IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE, relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, addottata nella riunione del 2 agosto 1991; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, osservano costantemente le prescrizioni concernenti i requisiti patrimoniali minimi stabilite ai sensi del presente decreto e contengono l'operativita' entro i conseguenti limiti. 2. La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza creditizia, emana istruzioni di carattere generale dirette a stabilire tali requisiti e a fissare le relative metodologie di computo. 3. Almeno semestralmente gli enti creditizi trasmettono alla Banca d'Italia le segnalazioni necessarie ad accertare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi. Tali segnalazioni sono approvate dagli amministratori e trasmesse entro il termine di quattro mesi dalla data di riferimento, abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalita' semplificate. 4. La Banca d'Italia puo' stabilire, in casi particolari, requisiti patrimoniali minimi piu' restrittivi di quelli determinati sul piano generale.