IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 24 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per  l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio
89/647/CEE, relativa  al  coefficiente  di  solvibilita'  degli  enti
creditizi; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, addottata nella
riunione del 2 agosto 1991; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia e del tesoro; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
   1. Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui  all'art.  29  del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
e integrazioni, osservano costantemente le prescrizioni concernenti i
requisiti patrimoniali minimi stabilite ai sensi del presente decreto
e contengono l'operativita' entro i conseguenti limiti. 
   2. La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attivita'  di  vigilanza
creditizia,  emana  istruzioni  di  carattere  generale   dirette   a
stabilire tali requisiti e  a  fissare  le  relative  metodologie  di
computo. 
   3. Almeno semestralmente gli enti creditizi trasmettono alla Banca
d'Italia le segnalazioni necessarie  ad  accertare  il  possesso  dei
requisiti patrimoniali minimi. Tali segnalazioni sono approvate dagli
amministratori e trasmesse entro il termine  di  quattro  mesi  dalla
data di riferimento, abbreviabile a non meno di  un  mese.  La  Banca
d'Italia puo' richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie
e con formalita' semplificate. 
   4.  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire,  in  casi   particolari,
requisiti patrimoniali minimi piu' restrittivi di quelli  determinati
sul piano generale.